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Enoturismo e oleoturistico, arriva il decreto dalla Regione Campania. Al via la messa in opera della legge per la promozione del vino campano

di Lucrezia Vitale

La Delibera della Giunta Regionale n. 501 del 30/08/2023 definisce, finalmente, il “Disciplinare per l’esercizio dell’attività enoturistica e oleoturistica della Regione Campania”, quale atto conclusivo della procedura attivata con il decreto che nel 2019, aveva indicato le “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”. Dunque, il quadro normativo di riferimento, soggetti, requisiti, ed adempimenti vari sembrano definiti e circoscritti agli ambiti di riferimento. Nella fattispecie, sono da considerarsi attività ricadenti nell’enoturismo ed oleoturismo “..1. attività formative e informative incentrate sulle produzioni vitivinicole del territorio e sulla conoscenza del vino, con particolare riferimento alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività. Le attività comprendono visite guidate ai vigneti dell’azienda e alle cantine, visite ai luoghi in cui sono esposti gli strumenti utilizzati per la coltivazione delle viti, la storia e le pratiche legate all’attività vitivinicola ed enologica in generale, iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo organizzate all’interno delle cantine e dei vigneti, inclusa la vendemmia didattica. 2. attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali DOP e IGP, anche in abbinamento ad alimenti. Gli alimenti impiegati sono prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo..”. Ad una prima lettura del testo normativo appare evidente la marcata vocazione divulgativa e culturale dell’attività enoturistica ed oleoturistica (new entry del turismo esperienziale): il turismo è associato alla conoscenza dei luoghi, delle tradizioni delle aree vitivinicole abbinato al consumo di prodotti agroalimentari. A ciò si aggiungono una serie di requisiti delle “cantine enoturistiche”, richiesti per omologare soggetti ed attività del settore, e dalla cui verifica dipende il riconoscimento attestato dal logo della regione Campania(Figura 1).

Figura 1. Logo della regione per le attività del turismo del vino e dell’olio
Tutto pronto? Non si direbbe, poiché un tassello fondamentale alla riuscita del progetto di sviluppo del turismo enogastronomico in Campania sembra non essere messo a sistema rispetto alle altre variabili ed assets: le risorse umane. I produttori, gli enologi, gli addetti al marketing presenti in azienda sono per default inseriti nei soggetti riconosciuti, come recita l’art 7.1 (per le attività enoturistiche):
a. Diploma o laurea in ambito agrario;
b. Qualifica di imprenditore agricolo professionale (Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99);
c. Attestato di frequenza di un percorso formativo per il requisito di capacità professionale richiesto per la qualifica di imprenditore agricolo
professionale, in conformità alla normativa regionale;
d. Essere titolare di un’attività agricola nel settore vitivinicolo o di un’attività agrituristica;
e. Attestato di operatore agrituristico;
f. Attestato di operatore di fattoria didattica;
g. Iscrizione all’Elenco dei tecnici degustatori o all’Elenco degli esperti degustatori dei vini DOC e DOCG della Regione Campania;
h. Titolo di “Sommelier” o “Sommelier professionale” rilasciato da un organismo o ente riconosciuto;
i. Titolo di enologo, in conformità alla normativa statale vigente;
j. Attestato di frequenza di un corso di formazione sulla vitivinicoltura organizzato da associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altri organismi abilitati, della durata minima di dieci ore di formazione teorico-pratica;
k. Attestato di frequenza di un master universitario di primo o secondo livello in viticoltura, marketing del vino, enologia.
In questo elenco si evidenzia la possibilità di un titolo acquisito per la formazione demandata ad associazioni di categoria o soggetti abilitati … della durata minima di 10 ore (!). Altre regioni hanno previsto un modulo di formazione di almeno 50 ore, visti anche i contenuti specificati nell’art. 7.2 per il settore enoturismo:
– evoluzione del settore nel tempo, prospettive future, politiche di supporto volte a sostenere le imprese, modelli di business;
– normative nazionali e regionali relative al settore, multifunzionalità delle aziende agricole, obblighi amministrativi, aspetti finanziari, fiscali e gestionali dell’attività, regolamentazione della SCIA, salute e sicurezza sul lavoro e prevenzione degli incidenti, normativa regionale sull’organizzazione turistica e agrituristica;
– promozione territoriale e turistica, accoglienza dei visitatori, comunicazione, restauro di attrezzature e arredi tradizionali, patrimonio edilizio, caratteristiche storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio, associazionismo (strade del vino, consorzi, associazioni, ecc.), creazione di materiali informativi;
– viticoltura e enologia, con particolare riferimento alle produzioni campane (DOP, DOC, DOCG, IGT/IGP, varietà autoctone, metodi di vinificazione tradizionali, ecc.);
– Itinerari didattici e visite guidate.
Alla luce di quanto auspicato dai contenuti normativi rispetto all’attività enoturistica quale settore emergente e strategico nello sviluppo del comparto agricolo quale attrattore turistico, ci si aspetta un adeguato sforzo nella formazione di coloro i quali dovranno accogliere, formare ed informare gli enoturisti. Questi ultimi, inoltre, rivelano una conoscenza sempre più qualificata sia in vigna che in degustazione. Pertanto, una figura professionale dedicata all’accoglienza in vigna ed in cantina, presuppone un mix di competenze comprese dalla normativa che in dettaglio le elenca, ma disatteso dalla formazione attualmente disponibile in regione Campania. Attendiamo fiduciosi.

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